In base all’art. 16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi) è possibile detrarre dall’Irpef le spese di ristrutturazione edilizia. Di seguito le principali novità introdotte che regolano la normativa:
Il decreto legge n. 83/2012 ha stabilito per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, la misura della detrazione pari al 50% ( invece di quella ordinaria del 36%) e l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio pari a 96.000 euro per unità immobiliare (invece che 48.000 euro).
Il decreto legge n. 63/201 ha esteso poi questi maggiori benefici alle spese effettuate entro il 31 dicembre 2013
La legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), che ha prorogato al 31 dicembre 2014 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), sempre con il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, e stabilito una detrazione del 40% per le spese che saranno sostenute nel 2015.
Dal 1° gennaio 2016 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare. L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno e va suddivisa fra tutti i soggetti coinvolti che hanno diritto alla detrazione. Quando gli interventi di ristrutturazione sono realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di un’attività commerciale, la detrazione spetta nella misura ridotta del 50%.
I fruitori:
- proprietari o nudi proprietari
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- locatari o comodatari
- soci di cooperative divise e indivise
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
- soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata
- (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture.
Lavori di ristrutturazione soggetti a detrazione fiscale
È possibile usufruire della detrazione fiscale per le spese sostenute in merito a:
- Interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo e per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale.
- Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali. N. B. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione solo quando riguardano le parti comuni di stabili e condomini.
- Gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi.
- Gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune.
- I lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi.
- Gli interventi per la realizzazione di ogni strumento idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi.- Gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.
- Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.
- Gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere interne.
Fino al 31 dicembre 2015, sono detraibili anche le spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 4 agosto 2013.
In particolare si applica una detrazione pari:
- al 65% delle spese effettuate dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2014
- al 50% delle spese che saranno sostenute dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015